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ART. 81 Reddito complessivo [n.d.r. ex art. 95] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Il reddito complessivo delle società e degli enti

commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1

dell’articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è

considerato reddito d’impresa ed è determinato

secondo le disposizioni di questa sezione.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

7 aprile 2025

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